Stablecoin e MiCAR: perché Tether esce dal mercato retail UE e le banche italiane lanciano Eur.Bank
Dal 1° luglio 2026 il mercato europeo delle stablecoin ha vissuto due eventi speculari. Da un lato Tether, l’emittente di USDT, la stablecoin più diffusa al mondo, si trova di fatto fuori dal perimetro che consente di offrirla alla clientela retail dell’Unione. Dall’altro il consorzio Bancomat, insieme a nove tra le principali banche italiane, ha avviato i test di Eur.Bank, una stablecoin in euro pensata fin dall’origine per essere conforme al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR). I due fatti non sono scollegati: raccontano come il regime prudenziale del MiCAR stia ridisegnando chi può emettere moneta digitale stabile in Europa, e con quali garanzie.
Il regime dei token di moneta elettronica nel MiCAR
USDT rientra nella categoria dei token di moneta elettronica (e-money token, EMT), definiti dall’art. 3, paragrafo 1, punto 7, MiCAR come cripto-attività che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale — nel caso di USDT, il dollaro statunitense.
Il MiCAR non lascia margini di ambiguità su chi possa emettere ed offrire questo tipo di token: l’art. 48, paragrafo 1, stabilisce che un token di moneta elettronica può essere offerto al pubblico nell’Unione, o ammesso alla negoziazione, solo se l’emittente è un ente creditizio autorizzato o un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi della disciplina di settore. Non è quindi sufficiente che il token sia tecnicamente solido o ampiamente adottato: senza un emittente autorizzato, i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzati nell’Unione non possono legalmente offrirlo alla clientela.
Il nodo delle riserve: la soglia del 60% per gli EMT significativi
Per gli emittenti di token classificati come “significativi” — una qualifica che si basa su criteri quantitativi relativi a numero di detentori, capitalizzazione e diffusione dei pagamenti, disciplinati dagli artt. 56 e 57 MiCAR — la disciplina si fa più stringente. L’art. 58, paragrafo 1, lettera a), MiCAR estende agli emittenti di token di moneta elettronica significativi gli obblighi previsti dagli artt. 36, 37 e 38 e dall’art. 45, paragrafi da 1 a 4, che altrimenti riguardano i token collegati ad attività (ART).
Tra questi obblighi rientra la gestione della liquidità della riserva: l’art. 45, paragrafo 7, lettera b), affida all’ABE il compito di specificare, tramite norme tecniche di regolamentazione, l’importo minimo dei depositi che l’emittente deve mantenere in ciascuna valuta ufficiale di riferimento — e fissa questo minimo al 60% dell’importo di riferimento in quella valuta. In pratica, un emittente di stablecoin significativa non può costruire la propria riserva prevalentemente su strumenti di mercato monetario o titoli di debito a breve termine: deve tenere la maggioranza delle disponibilità come depositi presso enti creditizi europei.
È proprio questo il punto di attrito per un emittente come Tether, la cui riserva è storicamente composta in misura rilevante da titoli del Tesoro USA e altri strumenti finanziari a breve termine, e non da depositi bancari. Un adeguamento a questo standard implica una revisione strutturale del modello di riserva, non un semplice adempimento formale.
Cosa cambia, di fatto, per USDT nell’UE
Il periodo transitorio previsto dall’art. 143, paragrafo 3, MiCAR — che ha permesso ai prestatori già operativi secondo le normative nazionali previgenti di continuare l’attività in attesa di autorizzazione — è terminato il 1° luglio 2026. Da quella data, i CASP autorizzati nell’Unione non possono più mettere a disposizione della clientela retail token di moneta elettronica il cui emittente non sia autorizzato ai sensi dell’art. 48 MiCAR. Poiché Tether non ha ottenuto l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica in alcuno Stato membro, USDT si trova, per gli utenti retail dell’Unione, fuori dall’offerta delle piattaforme conformi.
Per chi detiene USDT tramite un exchange autorizzato nell’UE, o per le imprese che regolano rapporti commerciali in questa stablecoin, la conseguenza pratica è duplice: verificare se il proprio fornitore di servizi mantiene l’autorizzazione MiCAR e se può ancora offrire quel token, e valutare — se necessario — una migrazione verso token emessi da soggetti autorizzati o verso un wallet auto-ospitato.
La risposta del sistema bancario italiano: Eur.Bank
Nello stesso momento in cui il mercato registra questa restrizione, il consorzio Bancomat — con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER Banca, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Credem, Banca Generali, Crédit Agricole Italia e Cassa Centrale Banca — ha avviato a luglio 2026 i test interni di Eur.Bank, una stablecoin denominata in euro progettata per essere pienamente conforme al MiCAR fin dalla fase di sviluppo. L’obiettivo dichiarato del progetto è fare dell’Italia il primo Paese dell’Unione a disporre di una stablecoin bancaria regolamentata.
Trattandosi di un’iniziativa promossa da enti creditizi già autorizzati, Eur.Bank può soddisfare più agevolmente il requisito soggettivo dell’art. 48, paragrafo 1, lettera a), MiCAR: le banche partecipanti dispongono già delle strutture di governance, gestione del rischio e presidio AML/CFT che il regolamento richiede, e possono strutturare la riserva in coerenza con il regime di liquidità appena descritto, mantenendo le disponibilità all’interno del sistema bancario europeo anziché in strumenti finanziari extra-UE.
Implicazioni pratiche per imprese e professionisti
Al di là del singolo caso Tether, il quadro che emerge da queste due vicende parallele indica una direzione precisa per chi opera con cripto-attività o stablecoin nell’ambito della propria attività:
– verificare periodicamente lo stato autorizzativo degli emittenti di stablecoin utilizzate nei propri flussi di pagamento o di tesoreria, incrociando i registri delle autorità competenti;
– rivedere le clausole contrattuali che regolano pagamenti o regolamenti in cripto-attività, specie quando fanno riferimento a token il cui emittente potrebbe non essere (o restare) autorizzato;
– considerare, per i rapporti che richiedono stabilità regolatoria, l’utilizzo di stablecoin emesse da soggetti già vigilati nell’Unione, come nel caso delle iniziative bancarie in fase di lancio.
Conclusioni
Il 1° luglio 2026 segna un punto di svolta non tanto per l’uscita di un singolo operatore, quanto per la logica che il MiCAR sta imponendo al mercato delle stablecoin: la stabilità del valore non basta, se non è accompagnata da una riserva costruita secondo standard prudenziali verificabili da un’autorità europea. Le imprese che utilizzano cripto-attività nella propria operatività dovrebbero trattare questo passaggio non come una notizia di mercato, ma come un’occasione per verificare la tenuta regolatoria dei propri fornitori e delle proprie controparti.
