Eredità digitale e cripto-attività: perché il diritto degli eredi non basta senza la chiave privata
Chi possiede cripto-attività raramente si pone una domanda che per un conto corrente bancario risolve, da sola, la banca: cosa succede a quei fondi quando il titolare muore. La risposta giuridica è semplice e rassicurante. La risposta pratica, per un wallet non custodial, è molto meno scontata — e può tradursi nella perdita definitiva del patrimonio, senza che nessuna autorità possa farci nulla.
Il diritto degli eredi non è in discussione
Sul piano giuridico non c’è alcun vuoto normativo da colmare. Le cripto-attività, come qualunque altro bene che fa capo al defunto, rientrano nell’asse ereditario. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), e l’eredità è devoluta per legge o per testamento (art. 457 c.c.): chi riceve una quota del patrimonio, e non singoli beni determinati a titolo di legato, acquista la qualità di erede a titolo universale ai sensi dell’art. 588 c.c.
Non esiste quindi una categoria di beni “troppo nuova” per il diritto successorio italiano: un wallet, per il Codice civile, non è concettualmente diverso da un conto corrente o da un immobile. Il problema che si presenta in concreto non è, dunque, se l’erede abbia diritto alle cripto-attività del defunto. Il problema è se possa, di fatto, esercitare quel diritto.
Un ostacolo tecnico, non normativo
Per un conto bancario, l’erede che presenti la documentazione richiesta (dichiarazione di successione, certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva) ottiene dalla banca lo sblocco dei fondi. C’è un soggetto terzo — l’istituto di credito — che verifica la qualità di erede e dà esecuzione alla successione.
Un wallet non custodial non ha un soggetto terzo di questo tipo. L’accesso alle cripto-attività non dipende dal riconoscimento di un ente, ma esclusivamente dal possesso della chiave privata (o della seed phrase da cui la chiave si ricava). Se il titolare non ha comunicato quella chiave a nessuno prima di morire, nessuna autorità è nella posizione di ricostruirla: non un giudice, non un notaio, non le forze dell’ordine. L’erede resta titolare di un diritto pieno su un patrimonio che, tecnicamente, nessuno può più raggiungere.
Perché la seed phrase non va scritta nel testamento
Di fronte a questo rischio, la reazione istintiva di molti è quella di annotare la seed phrase nel proprio testamento, per assicurarsi che gli eredi la trovino. È esattamente la scelta sbagliata, e per una ragione tecnica precisa: il testamento, una volta aperta la successione, non resta riservato.
Il testamento olografo deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione non appena si ha notizia della morte del testatore; il notaio redige, in presenza di due testimoni, un verbale nella forma degli atti pubblici, che riproduce il contenuto del testamento (art. 620 c.c.). Chiunque ritenga di avervi interesse può inoltre rivolgersi al tribunale per sollecitare la presentazione, se questa tarda (art. 620, comma 3, c.c.). Il risultato è che il contenuto del testamento smette di essere un segreto tra il defunto e l’erede designato: diventa un atto conoscibile da eredi, legatari e da chiunque dimostri un interesse qualificato alla successione. Una seed phrase scritta lì dentro è, a quel punto, un dato che ha smesso di essere protetto proprio nel momento in cui servirebbe che lo fosse ancora.
Le strade percorribili, separate dal testamento
Il testamento resta lo strumento corretto per indicare chi deve ricevere le cripto-attività — è l’atto che produce l’effetto giuridico devolutivo di cui agli artt. 457 e 588 c.c. Il come trasmettere in concreto l’accesso, però, va risolto con strumenti distinti, pensati apposta per restare riservati anche dopo l’apertura della successione.
Le opzioni più solide condividono un principio comune: separare l’informazione dal documento pubblico. Tra le soluzioni più utilizzate nella prassi rientrano il deposito fiduciario delle credenziali presso un professionista tenuto al segreto (che le custodisce e le consegna secondo istruzioni predefinite), i meccanismi di firma multipla (multisig), che distribuiscono il controllo del wallet su più chiavi e più soggetti così che nessuno singolarmente possa né disporne né restarne escluso, e i dispositivi di tipo dead man’s switch, che attivano la trasmissione delle credenziali solo in assenza di un segnale periodico di “presenza in vita” da parte del titolare. Nessuna di queste soluzioni sostituisce il testamento: lo completa, tenendo separato l’atto che dichiara la volontà successoria dall’informazione che rende quella volontà eseguibile.
Il tema non riguarda solo i privati
La stessa domanda si pone, con conseguenze ancora più rilevanti, per le imprese che detengono una tesoreria in cripto-attività. Se l’accesso ai wallet aziendali dipende da una o più persone fisiche — un amministratore, un socio operativo, un responsabile IT — l’assenza di un piano di continuità espone la società al medesimo rischio: un patrimonio che resta legalmente nella disponibilità dell’ente, ma diventa tecnicamente irraggiungibile in caso di morte, incapacità sopravvenuta o semplice impossibilità della persona che ne custodisce le chiavi. Per una tesoreria aziendale, la soluzione tipicamente passa da meccanismi multisig con più firmatari e da procedure di governance che documentino chi ha accesso a cosa, aggiornate ogni volta che cambia chi ricopre quei ruoli — un presidio che rientra a pieno titolo tra le misure organizzative che un consiglio di amministrazione dovrebbe considerare quando delibera l’adozione di cripto-attività in tesoreria.
Conclusioni
La disciplina successoria italiana non ha bisogno di essere riscritta per accogliere le cripto-attività: le regole degli artt. 456, 457 e 588 c.c. si applicano senza forzature. Ciò che va costruito, caso per caso, è il ponte pratico tra quella disciplina e la natura tecnica dei beni in questione — un ponte che il testamento, da solo, non può reggere, perché ciò che rende sicura la successione ordinaria (la pubblicità dell’atto) è proprio ciò che, per una chiave privata, distruggerebbe la sicurezza che dovrebbe proteggere. Chi detiene cripto-attività, individualmente o come impresa, dovrebbe affrontare questo tema prima che diventi un problema per chi resta, non dopo.
