MiCAR a regime dal 1° luglio 2026: l'uscita ordinata di Binance e il paradosso dell'auto-custodia

Il 1° luglio 2026 è scaduto il periodo transitorio previsto dall’art. 143, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR). Fino a quella data, i prestatori di servizi che operavano secondo le normative nazionali applicabili prima del 30 dicembre 2024 hanno potuto continuare la propria attività in attesa dell’autorizzazione. Da luglio la regola è netta: solo i soggetti muniti della relativa licenza come CASP (Crypto-Asset Service Provider), ai sensi dell’articolo 59, possono operare con clientela europea nel settore delle cripto-attività, oppure gli intermediari già vigilati che abbiano notificato l’intenzione di operare in questo ambito. Chi resta fuori da questo perimetro non si trova in una posizione grigia da regolarizzare con calma: opera fuori dalle regole dell’Unione.

Il caso più rilevante è quello di Binance, il maggiore exchange al mondo, che a fine giugno 2026 ha ritirato la domanda di autorizzazione presentata in Grecia. È un caso utile non solo per il suo peso specifico, ma perché mostra un effetto che la norma non intendeva produrre.

L’uscita ordinata imposta dall’ESMA

Il 23 giugno 2026 l’ESMA ha pubblicato un public statement che disciplina cosa devono fare gli operatori rimasti privi di autorizzazione al termine del periodo transitorio. Il principio è quello dell’orderly wind-down, l’uscita ordinata: non la prosecuzione dell’attività, ma la sua liquidazione controllata. In concreto, l’ESMA impone tre limitazioni.

Primo, lo stop immediato all’acquisizione di nuova clientela UE: niente nuovi conti, niente nuove registrazioni, fine di ogni attività di marketing e sollecitazione. Secondo, la riduzione dei servizi alle sole operazioni necessarie a vendere, trasferire, riallocare o chiudere le posizioni esistenti; la custodia delle cripto-attività dei clienti può proseguire solo per il tempo strettamente necessario a completare l’uscita. Terzo, un obbligo informativo rafforzato: l’operatore deve comunicare in modo chiaro, tempestivo e ripetuto le misure adottate e le tempistiche, indicando una data oltre la quale le posizioni residue verranno chiuse automaticamente.

Binance rientra esattamente in questa traiettoria: dal 1° luglio ha sospeso, per i residenti UE, le nuove registrazioni, i nuovi ordini a pronti, i depositi e i prodotti Earn, staking e launchpool, mantenendo per ora l’accesso agli account e la possibilità di prelievo.

Cosa deve fare chi ha asset su una piattaforma non autorizzata

Per l’utente la conseguenza pratica è immediata: verificare nel Registro ESMA se il proprio fornitore è autorizzato. Se non lo è, la scelta non può essere rimandata a quando la scadenza fissata dalla piattaforma sarà vicina. Chi resta su un operatore non autorizzato non gode delle tutele previste dal MiCAR, comprese quelle sulla segregazione degli asset della clientela, e rischia di ritrovarsi con le posizioni liquidate d’ufficio alla data indicata dalla piattaforma stessa — una data decisa dall’operatore, non dal cliente.

C’è un ulteriore aspetto che merita attenzione, e che spesso sfugge a una prima lettura: quale entità giuridica custodisce effettivamente le cripto-attività. Molti gruppi operano attraverso una costellazione di società, alcune stabilite fuori dall’Unione. L’articolo 59 riserva la prestazione di questi servizi ai soggetti muniti di licenza; un’impresa di un Paese terzo può interagire con clienti UE solo nella stretta ipotesi della reverse solicitation di cui all’art. 61, cioè quando è il cliente ad attivare il rapporto su propria iniziativa esclusiva — un’eccezione a interpretazione restrittiva, non una via di fatto per aggirare la licenza. A questo si aggiunge che gli artt. 73 e 75 vietano ai prestatori di esternalizzare la custodia delle cripto-attività dei clienti in modo tale da alterare le proprie responsabilità nei loro confronti: il nome commerciale dell’app non basta a stabilire chi risponde legalmente della custodia. Conta chi figura nel contratto e nel registro.

Le licenze: un mercato ancora selettivo

Con il comunicato congiunto del 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia hanno fotografato il mercato nazionale: nove soggetti abilitati, di cui otto CASP autorizzati (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) e Banca Sella, che ha notificato alla Banca d’Italia la prestazione di servizi su cripto-attività in quanto intermediario già vigilato.

Il confronto europeo colloca questo dato in un quadro coerente: al 9 luglio 2026 il Registro ESMA contava circa 280 CASP autorizzati in 25 Stati membri dell’Unione e dello Spazio economico europeo, con la Germania in testa (57 autorizzazioni) e distanze significative rispetto a Italia, Francia e Malta. La distribuzione non è però un limite operativo: l’art. 65 introduce il passaporto europeo, per cui l’autorizzazione ottenuta in un solo Stato membro consente di prestare servizi in tutta l’Unione. Ne deriva un rischio di forum shopping: gli operatori tendono a chiedere la licenza dove l’iter è più rapido o prevedibile, per poi passaportarla ovunque. La partita, per i mercati più selettivi come quello italiano, non si gioca sul numero di CASP con sede nazionale, ma su quali operatori esteri sceglieranno di servire il pubblico italiano tramite passaporto.

Il paradosso Binance: quando la vigilanza spinge verso l’auto-custodia

Il dato più interessante emerso dal caso Binance riguarda proprio l’efficacia della norma. In un’intervista al Reuters NEXT Asia del 9 luglio 2026, il co-CEO Richard Teng ha dichiarato che il 70% dei fondi degli utenti europei usciti dalla piattaforma è confluito in wallet non-custodial, e solo il 30% verso operatori licenziati. Teng ne ha tratto una critica diretta: il MiCAR, spingendo gli utenti verso l’auto-custodia, indebolirebbe proprio la protezione che intendeva garantire.

Il dato va letto con la cautela dovuta a una fonte di parte — proviene dalla stessa società che ha scelto di restare fuori dal perimetro autorizzato — ma il paradosso che segnala merita attenzione. Il MiCAR disegna un perimetro di soggetti vigilati per proteggere l’utente; se una quota rilevante di utenti, all’uscita di un grande operatore, sceglie l’auto-custodia anziché un concorrente autorizzato, l’obiettivo di canalizzare l’attività dentro il perimetro vigilato si indebolisce nei fatti. Resta fermo, in ogni caso, un punto di principio: l’auto-custodia gestita con consapevolezza è un diritto pieno dell’utente, non un fallimento del sistema. La tenuta del MiCAR si misurerà anche sulla capacità dei CASP autorizzati di offrire un’alternativa credibile a chi esce dalle piattaforme non conformi.

Come si sta trasformando il mercato

La fine del periodo transitorio innesca tre dinamiche di fondo. La prima è il consolidamento a favore dei provider autorizzati, per i quali la licenza diventa una barriera all’ingresso e un vantaggio competitivo. La seconda è l’ingresso di intermediari tradizionali già vigilati — il caso di Banca Sella non è isolato — che dispongono già delle strutture di governance e presidio del rischio richieste dal MiCAR, e che si inseriscono in un quadro che si completa con il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) sulla resilienza operativa digitale e il Regolamento (UE) 2023/1113 sui trasferimenti di fondi. La terza è una possibile, temporanea riduzione dell’offerta per la clientela retail, conseguenza sia dell’uscita di grandi operatori sia della selettività delle nuove autorizzazioni.

Conclusioni

Il 1° luglio 2026 non è un traguardo raggiunto, ma la linea di partenza di un mercato cripto europeo effettivamente vigilato. Per le imprese e i professionisti che operano con cripto-attività, la priorità immediata resta concreta: verificare nel Registro ESMA se i propri fornitori sono autorizzati, accertare quale entità custodisce realmente gli asset dei propri clienti o della propria tesoreria, e muoversi prima che sia la piattaforma — e non la norma — a decidere i tempi dell’uscita.

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