Tracking pixel nelle e-mail: il garante privacy detta le nuove regole

Aprire una semplice e-mail può, senza che ce ne rendiamo conto, generare un flusso di informazioni verso il mittente: quando è stata letta, da quale dispositivo, quante volte. È quanto accade grazie ai cosiddetti tracking pixel, piccole immagini invisibili inserite nel corpo dei messaggi di posta elettronica. Con il provvedimento del 17 aprile 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato apposite Linee Guida per disciplinare in modo organico l’utilizzo di questo strumento, chiarendo obblighi di trasparenza, presupposti di liceità e regole sul consenso.

Cos’è un tracking pixel e come funziona

Il tracking pixel è un’immagine di dimensioni minime, spesso di un solo pixel e resa trasparente, non incorporata direttamente nell’e-mail ma ospitata su un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio, un codice HTML attiva automaticamente una richiesta verso quel server: l’immagine viene scaricata e, in questo passaggio, il mittente (o un suo partner tecnico) riceve conferma dell’apertura, insieme a informazioni ulteriori come l’indirizzo IP, il tipo di dispositivo, l’orario e il numero di aperture successive.

Si tratta di uno strumento estremamente diffuso dalle newsletter alle comunicazioni promozionali fino alle e-mail transazionali e di servizio. Il pixel viene utilizzato per le finalità più diverse, dalla misurazione della deliverability al contrasto dello spam, dalla profilazione commerciale alla sicurezza degli account.

Perché il Garante interviene: la natura “occulta” del pixel

Il punto centrale delle Linee Guida è il carattere nascosto del tracking pixel: a differenza di altri strumenti di tracciamento, l’utente non lo vede e, nella maggior parte dei casi, non è nemmeno consapevole della sua esistenza. Per questo motivo, il Garante ha chiarito che l’inserimento del pixel nell’e-mail e la successiva raccolta di informazioni sull’apertura del messaggio integrano un’ipotesi di accesso al terminale dell’utente, disciplinata dall’articolo 122 del Codice Privacy, la stessa norma che regola da anni l’uso dei cookie.

Ne consegue che, salvo specifiche eccezioni, l’utilizzo di tracking pixel richiede una base giuridica idonea, ovvero il consenso preventivo, informato e specifico dell’utente oppure il ricorrere di una delle deroghe previste dalla norma.

Quando serve il consenso

Le Linee Guida chiariscono che il consenso non è sempre necessario, il titolare può farne a meno in presenza di specifiche deroghe, come conteggi statistici anonimi sulle aperture, verifiche di sicurezza legate all’autenticazione dell’account o comunicazioni istituzionali obbligatorie.

Il consenso diventa, invece, indispensabile quando il tracciamento è utilizzato per finalità di profilazione commerciale o per ottimizzare le campagne di marketing sulla base dei comportamenti di apertura osservati.

Per semplificare l’esperienza dell’utente, il Garante ammette che il consenso alla ricezione di tracking pixel possa essere ricompreso in quello, più generale, prestato per le comunicazioni promozionali, evitando così richieste multiple e fenomeni di consent fatigue, a condizione che la richiesta sia formulata in modo neutro e non ingannevole.

Le Linee Guida prevedono espressamente anche la possibilità di una revoca granulare: l’utente potrà scegliere di interrompere del tutto la ricezione delle comunicazioni, oppure di continuare a ricevere le e-mail privandole soltanto dei meccanismi di tracciamento. Il Garante suggerisce, a tal fine, l’inserimento nel footer di ogni messaggio di un’icona standardizzata o di un link dedicato all’esercizio dei propri diritti.

Va inoltre garantito che il rifiuto del tracciamento non comporti alcuna limitazione nella fruizione del servizio e che ogni scelta espressa dall’interessato venga adeguatamente registrata dal titolare a fini di accountability.

L’obbligo di informativa: trasparenza anche per gli strumenti invisibili

Il Garante ribadisce che nessuno strumento di tracciamento occulto può considerarsi lecito se il suo impiego non è stato preventivamente reso noto al destinatario. L’informativa può essere fornita anche in forma semplificata e su più livelli (ad esempio con un richiamo sintetico e un link di approfondimento, eventualmente all’interno della cookie policy), sfruttando anche canali multichannel come pop-up, chatbot o assistenti virtuali.

I soggetti coinvolti: non solo il mittente

Il provvedimento individua diverse figure che possono essere coinvolte nell’uso dei tracking pixel: il mittente del messaggio, il fornitore del servizio di invio e-mail (spesso in modalità SaaS), il fornitore di liste di distribuzione, il fornitore della tecnologia di tracciamento e il content creator che predispone i contenuti promozionali.

Ciascuno di questi soggetti è chiamato, in base al principio di accountability, a definire con chiarezza il proprio ruolo. titolare, responsabile o contitolare del trattamento.

Conclusioni: cosa devono fare oggi le imprese

Le nuove Linee Guida non vietano i tracking pixel, ma ne condizionano la liceità al rispetto di regole precise su trasparenza e consenso.

Le imprese coinvolte dovranno quindi aggiornare le informative privacy sull’uso dei pixel, distinguere i trattamenti che richiedono consenso da quelli coperti da deroga, garantire una revoca semplice e granulare, adottare misure di privacy by design come identificativi non sequenziali e mappare i ruoli dei soggetti coinvolti nella filiera di invio.

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