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Newsletter e Marketing Diretto: la Sentenza CGUE C-654/23 chiarisce i confini del consenso

Introduzione: il caso Inteligo Media e la protezione dei dati personali
Con la sentenza del 13 novembre 2025 nella causa Inteligo Media SA contro ANSPDCP (C-654/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito i limiti giuridici applicabili all’invio di newsletter e comunicazioni promozionali. La vicenda riguarda l’utilizzo di indirizzi e-mail raccolti tramite la creazione di account gratuiti e successivamente impiegati per promuovere servizi a pagamento. L’autorità rumena aveva sanzionato la società per attività di marketing svolte in assenza del consenso degli utenti. La decisione si inserisce nel quadro della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali e comunicazioni elettroniche.

Quando una newsletter costituisce marketing diretto
La Corte ha precisato che qualsiasi comunicazione avente finalità promozionale rientra nella nozione di commercializzazione diretta, anche qualora contenga elementi informativi o editoriali. Se lo scopo è promuovere prodotti o servizi o incentivare la sottoscrizione di offerte commerciali, la finalità economica prevale sul contenuto informativo. Tale interpretazione incide direttamente sulle strategie di content marketing, chiarendo che l’inclusione di contenuti informativi non esclude la natura promozionale del messaggio.

Account gratuiti ed economia del dato
Un profilo innovativo della sentenza riguarda l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva e-Privacy. La Corte ha stabilito che la creazione di un account gratuito può essere assimilata a una vendita di servizi, in quanto i dati personali dell’utente rappresentano un corrispettivo economicamente rilevante. In tale contesto, è possibile inviare comunicazioni promozionali anche in assenza di consenso esplicito, purché riguardino prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti e sussista un rapporto preesistente con l’utente.

Rapporto tra Direttiva e-Privacy e GDPR
La sentenza chiarisce che, quando il trattamento dei dati personali rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva e-Privacy, quest’ultima prevale sulle disposizioni generali del GDPR. Ai sensi dell’articolo 95 del GDPR, il Regolamento non introduce obblighi aggiuntivi nei settori disciplinati da normative specifiche. Pertanto, la liceità dell’invio di comunicazioni promozionali via e-mail deve essere valutata alla luce della normativa e-Privacy, che richiede l’utilizzo dei dati per servizi analoghi, un’informativa chiara e il riconoscimento di un diritto di opposizione semplice e gratuito.

Indicazioni operative per imprese e titolari del trattamento
Alla luce della decisione, le imprese che adottano modelli basati su servizi gratuiti dovrebbero verificare la pertinenza delle comunicazioni promozionali rispetto ai servizi già utilizzati dagli utenti, garantire la presenza di meccanismi di opt-out chiari e immediatamente accessibili in ogni comunicazione e aggiornare le informative privacy, specificando le finalità di marketing diretto relative a servizi analoghi.

Conclusione
La sentenza Inteligo Media contribuisce a delineare un equilibrio tra esigenze economiche e tutela dei dati personali. La trasparenza e il rispetto del rapporto con l’utente emergono come elementi centrali per la legittimità delle attività di marketing digitale, oltre che come fattori determinanti per la fiducia nel mercato.

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