La voce dell’artista nell’era dell’IA: dal vuoto normativo al marchio sonoro

Il caso Taylor Swift e Luca Ward come modello di tutela per chi lavora con la propria voce

Il problema: deepfake vocali e identità sonora

Chi lavora professionalmente con la propria voce — cantanti, doppiatori, attori, conduttori, influencer — si trova oggi esposto a un rischio fino a pochi anni fa impensabile: la clonazione del proprio timbro vocale tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Bastano pochi secondi di audio per addestrare un modello capace di riprodurre fedelmente cadenza, intonazione e timbro di una persona, generando contenuti audio del tutto nuovi e mai effettivamente pronunciati: un brano mai cantato, una dichiarazione mai rilasciata, un endorsement commerciale mai autorizzato. Il fenomeno non si esaurisce nel solo deepfake vocale, ma si estende alla generazione di contenuti audiovisivi sintetici — immagine e voce insieme — capaci di attribuire a una persona reale dichiarazioni, comportamenti o performance artistiche mai avvenuti.

La minaccia, dunque, è duplice: da un lato lo sfruttamento commerciale non autorizzato dell’identità vocale (si pensi a un audio pubblicitario generato senza consenso), dall’altro il rischio reputazionale di contenuti manipolati attribuiti falsamente all’artista. In entrambi i casi, il soggetto leso si scontra con un interrogativo tutt’altro che scontato: quale strumento giuridico consente di reagire?

Perché il diritto d’autore non offre tutela

La prima risposta che si tende istintivamente a cercare è quella del diritto d’autore. Si tratta, tuttavia, di una strada in larga parte impraticabile, per ragioni strutturali proprie dell’istituto, tanto nell’ordinamento italiano ed europeo (legge 633/1941 e Direttiva DSM 2019/790) quanto in quello statunitense (Copyright Act).

Il diritto d’autore tutela l’opera dell’ingegno a carattere creativo — la composizione musicale, il testo, l’interpretazione fissata su un supporto — e non la voce in sé, intesa come timbro e caratteristica fisiologica individuale. La voce, in altri termini, è un attributo della persona, non un’opera, e come tale resta priva di autonoma tutela autoriale.

Anche volendo ragionare in termini di diritti connessi dell’artista interprete o esecutore, la tutela presuppone l’utilizzo di una fissazione preesistente della prestazione artistica. Il deepfake vocale, al contrario, non riproduce né campiona un’esecuzione già fissata: il sistema di intelligenza artificiale apprende le caratteristiche statistiche del timbro vocale e genera un output audio del tutto nuovo. Non sussiste quindi, a rigore, alcuna riproduzione di un’opera o di un’interpretazione preesistente, e dunque nessuna violazione tecnicamente sussumibile nelle fattispecie di legge.

Il risultato è un vero e proprio vuoto normativo: la tecnologia consente di sfruttare commercialmente, o di manipolare, l’identità vocale di una persona senza che si configuri, nella maggior parte dei casi, alcuna violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.

La soluzione emergente: il marchio sonoro

Di fronte a questo vuoto, una soluzione pratica si sta affermando tra i professionisti della voce, ed è quella adottata, separatamente ma con la medesima logica giuridica, da Taylor Swift e Luca Ward: la registrazione della propria voce come marchio sonoro.

Taylor Swift ha depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) un file audio contenente la propria voce, richiedendone la registrazione come marchio sonoro. Luca Ward ha intrapreso un percorso analogo in sede europea, presentando domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). In entrambi i casi, la voce non viene fatta valere come opera dell’ingegno — percorso, come visto, precluso — ma come segno distintivo idoneo a identificare, sul mercato, la provenienza di un prodotto o servizio.

Come funziona il marchio sonoro e cosa tutela

Il marchio sonoro è una categoria di marchio non convenzionale, espressamente prevista sia dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea sia dal sistema statunitense, che consente di registrare come segno distintivo un suono — nel nostro caso, un timbro vocale — a condizione che esso sia rappresentabile in modo chiaro, preciso e oggettivo (tipicamente tramite file audio allegato alla domanda) e che sia dotato di capacità distintiva, ossia idoneo a essere percepito dal pubblico come indicatore di provenienza imprenditoriale o professionale, e non come mero elemento descrittivo o decorativo.

Una volta registrato, il marchio attribuisce al titolare un diritto di esclusiva sull’uso del segno per le classi merceologiche indicate, per la durata di dieci anni rinnovabile indefinitamente. Cosa tutela, dunque, in concreto? Non la voce come attributo della personalità in assoluto, ma il suo utilizzo nel commercio per le classi registrate: se un terzo — incluso chi utilizzi un sistema di intelligenza artificiale per generare contenuti vocali sintetici — impiega un segno identico o simile, ingenerando un rischio di confusione o di associazione nel pubblico rilevante, il titolare può agire in giudizio per contraffazione, ottenendo l’inibitoria dell’uso illecito e il risarcimento del danno.

I limiti della tutela offerta dal marchio sonoro

La tutela tramite marchio sonoro, per quanto efficace, presenta limiti significativi che è opportuno illustrare con rigore, per evitare di attribuirle una portata che, allo stato, non possiede.

Il primo limite riguarda l’accertamento del rischio di confusione, presupposto indefettibile dell’azione di contraffazione: occorre dimostrare che il pubblico di riferimento possa effettivamente percepire il segno generato dall’intelligenza artificiale come riconducibile, per somiglianza, al marchio registrato. Si tratta di una valutazione tecnica complessa, specialmente quando il contenuto sintetico riproduca il timbro vocale con variazioni minime ma percettibili.

Il secondo limite è di carattere merceologico: la tutela del marchio opera esclusivamente entro le classi di prodotti e servizi per cui è stato registrato (principio di specialità). Un uso non autorizzato della voce clonata in un settore merceologico del tutto estraneo a quello registrato potrebbe quindi non rientrare nell’ambito di tutela del marchio.

Il terzo limite, di natura sistemica, è che a oggi non esistono precedenti giurisprudenziali, né in Europa né negli Stati Uniti, che abbiano accertato la validità di un marchio sonoro vocale come strumento di reazione a un caso di clonazione vocale tramite intelligenza artificiale. La strategia adottata da Swift e Ward è stata sperimentata in sede di deposito, ma non ancora vagliata da un giudice in un contenzioso concreto: la sua effettiva tenuta, di fronte a un sistema di IA generativa, resta dunque un terreno giuridicamente inesplorato.

Conclusioni

Nonostante i limiti illustrati — onere di provare il rischio di confusione, principio di specialità e assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati — il marchio sonoro rappresenta, allo stato attuale del diritto vigente, lo strumento di tutela più solido e immediatamente disponibile per chi lavora con la propria voce. Le lacune strutturali del diritto d’autore, incapace per propria natura di proteggere un attributo della persona come il timbro vocale, lasciano infatti uno spazio che solo la disciplina dei segni distintivi è in grado, sia pure parzialmente, di colmare.

In attesa di un intervento normativo specifico — sul modello, ad esempio, di alcune proposte statunitensi volte a riconoscere un diritto di immagine vocale (voice right) opponibile alle tecnologie di IA generativa — la registrazione della propria voce come marchio sonoro costituisce, oggi, la scelta più prudente e strategicamente efficace per artisti, doppiatori e professionisti la cui identità vocale rappresenta un patrimonio economico da proteggere.

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