Non è plagio, è qualcosa di nuovo: l'IA e l'identità creativa

Il diritto d’autore alla prova dell’intelligenza artificiale generativa: dalla voce allo stile

La voce, lo stile, l’immagine sono forme espressive che oggi sfuggono ancora a una vera tutela. L’intelligenza artificiale generativa sta facendo scricchiolare le categorie tradizionali del copyright, e la risposta non può essere solo normativa: deve essere culturale, fatta di consapevolezza e formazione di chi produce e di chi utilizza questi contenuti.

Se il corpo umano è ormai un’entità digitale, manca ancora un ultimo passaggio, forse il più ineffabile: l’arte, la creatività, il modo stesso in cui ci esprimiamo. È un terreno che un’epoca dominata dalle macchine non permette di ignorare.

Il punto di partenza è capire come funzionano gli LLM. L’intelligenza artificiale generativa non ci copia: impara come facciamo noi e riapplica il nostro modello. Legge, e la parola «leggere» è importante, analizza le musiche, la voce, l’arte, le forme di espressione, poi le rielabora. Non produce doppioni, ma qualcosa che assomiglia a ciò che le abbiamo dato in pasto: centinaia di migliaia di dati.

È per questo che il modo tradizionale di affrontare il diritto d’autore inizia a scricchiolare. Cambiano i presupposti. Prima si trattava di difendere l’essere umano e la creatività tout court; oggi si tratta di tutelare qualcosa di più ineffabile, l’identità creativa, la cifra stilistica con cui ciascuno si esprime. Il problema non è il plagio servile delle opere dell’ingegno: quello è già tutelato dal nostro ordinamento almeno dal 1941, dalla legge n. 633 in poi. Il problema sono le forme espressive che ancora non trovano una protezione esatta: la voce, lo stile, l’immagine.

Sull’immagine, nel tempo, qualcosa abbiamo visto. La voce, invece, di fatto non è tutelata: in Italia non esiste una norma che protegga il timbro vocale in quanto tale. C’è una norma a tutela degli artisti interpreti ed esecutori, sempre la legge 633 del ’41, ma il timbro di per sé resta scoperto. Sembrerebbe una precauzione esagerata, se non fosse per ciò che è accaduto. Nel 2023 OpenAI contatta Scarlett Johansson e le chiede di usare la sua voce per il proprio assistente vocale. Lei rifiuta. OpenAI decide allora di usare la voce del film Her, una pellicola meravigliosa proprio sull’intelligenza artificiale: peccato che quel timbro fosse di Scarlett Johansson. La piattaforma lo acquisisce in forma sintetica e lo riproduce; l’attrice si muove con i suoi legali e, curiosamente, quel timbro sparisce. Se lo si è fatto in modo così smaccato con lei, figuriamoci con qualcuno di meno noto. L’Italia ospita una delle più famose scuole di doppiaggio del mondo: se non tuteliamo il timbro dei nostri doppiatori, proprio noi, a Roma, nel tempio del doppiaggio, li priviamo di un lavoro e di qualcosa di estremamente personale. Negli Stati Uniti non è ancora legge, ma a maggio si discuteva al Congresso il No Fakes Act, una norma pensata per tutelare queste nuove forme di diritto d’autore in senso allargato, diritti connessi, quali il timbro vocale, il viso, lo stile.

Lo stile è l’altro grande tema, e nemmeno lo stile è tutelato: la norma e la giurisprudenza ci dicono che di per sé non è proteggibile. Una scelta che aveva un senso nell’Ottocento, quando c’erano i divisionisti e gli espressionisti: proteggere, cioè bloccare, uno stile avrebbe significato bloccare l’espressione creativa degli artisti. Oggi quella liberalità andrebbe ripensata. Non c’è più un autore che impara guardando gli altri e poi riproduce con la propria cifra: c’è una macchina che legge tutte le nostre informazioni e riproduce lo stile. Lo ricordiamo tutti, il caso Studio Ghibli: a un certo punto un fiorire di persone aveva come icona la propria immagine disegnata «in modalità Studio Ghibli». Rispondere se si potesse fare o no non era semplice. In stretto diritto lo stile non è tutelabile; eppure sentivamo tutti una discrasia, vedevamo che quell’immagine andava ad affliggere cinquant’anni di studio e di lavoro.

Poi c’è l’immagine. Si pensi agli influencer completamente digitali. È il caso di Lil Miquela, un’influencer interamente costruita con l’intelligenza artificiale, con più di due milioni di follower: sottoscrive contratti di promozione pubblicitaria, produce contenuti, svolge a tutti gli effetti l’attività. Di chi sono quei contenuti e a chi vanno i proventi? Dell’autore di Lil Miquela, verrebbe da dire, perché lei è un prodotto della creatività; ma è anche vero che ha una modalità creativa autonoma, perché è stata programmata per generare da sola questo tipo di contenuti. Anche qui, per ora, più che risposte ci sono domande.

Il tema dell’autorialità trova il suo caso più emblematico e ancora irrisolto nella causa tra New York Times, OpenAI e Microsoft. Il quotidiano ha citato le due società per aver addestrato i propri software su centinaia di migliaia di articoli, molti coperti da paywall: un’acquisizione non autorizzata, senza l’abbonamento che l’avrebbe consentita. Il giudice, Sidney Stein, a gennaio ha disposto l’acquisizione di venti milioni di file di log: l’accusa ne aveva chiesti 105 mila. Non sono ancora stati prodotti tutti, e resta da vedere come verranno analizzati, verosimilmente proprio con un’intelligenza artificiale. OpenAI si difende invocando il fair use, già usato con successo altrove; ma qui la difesa è più fragile, un po’ per la violazione del paywall, un’attività fraudolenta rispetto al blocco predisposto, un po’ perché sostiene che i prompt non sono solo suoi, ma «figli» di quelli forniti dagli utenti. Di qui la decisione di acquisire i log e andare a vedere come si è arrivati alla violazione, e se il fair use sia davvero applicabile.

C’è infine l’ispirazione. Nel mondo della recitazione si dice che un bravo attore sia un grande ladro delle performance altrui: le guarda, le impara, ne ruba l’essenza. Dove sta allora la differenza tra l’essere umano che ruba l’essenza  o la impara, formandosi attraverso la cultura e lo studio e la macchina? Sta nella mediazione umana: la macchina non media nulla rispetto a ciò che assimila. E assimila una quantità di contenuti che nessun essere umano metabolizzerebbe in un’intera vita.

Come fare, allora? Le norme, in parte, ci vengono incontro: la legge 132 è un’ottima norma, e così l’AI Act, là dove impone trasparenza e obbliga le piattaforme a spiegare come sono stati formati i training set e a segnalare ogni volta che un contenuto è generato dall’intelligenza artificiale. Ma la norma è sempre più lenta dell’evoluzione tecnologica, e lo è dalla notte dei tempi. Il terreno più fertile è altrove: servono consapevolezza e formazione, in chi produce l’intelligenza artificiale e in chi ne utilizza i contenuti. Solo costruendo una cultura più aware rispetto a uno strumento tanto potente avremo la possibilità non di bloccare la tecnologia non vogliamo bloccarla, è preziosissima e non si può fermare, ma di usarla in modo più consapevole.

Video correlati

AI Act, art. 50: gli obblighi di trasparenza sull'intelligenza artificiale diventano operativi dal 2 agosto 2026

Tracking pixel nelle e-mail: il garante privacy detta le nuove regole

Ricerca scientifica e dati personali: le linee guida edpb 1/2026

42LF_Logo

42 Law Firm Srl

Società tra Avvocati

P.iva 11424590963

Contattaci

info@42lf.it

Lun-Ven: 9:00 – 18:00

Dove siamo

Via Vitruvio, 1 – 20124 Milano (MI)

Copyright 2026 42LF © – Tutti i diritti riservati | Privacy | Cookie | Condizioni