Un patto con l'intelligenza artificiale. Conoscerla, rispettarla, limitarla.

Due corpi che parlano: i casi Dabate e Compton

Qualche anno prima della pandemia, a Bruxelles, un convegno dedicato alla privacy recava un titolo di felice intuizione: The Internet of Human Body, l’internet del corpo umano. L’espressione — variante di quell’Internet of Bodies teorizzato da Andrea M. Matwyshyn[1] — designa la rete nella quale l’integrità e il funzionamento del corpo umano dipendono ormai, in parte, dai dispositivi connessi e dai dati che essi generano. Due vicende giudiziarie statunitensi, oggi risalenti, ne illustrano la portata meglio di qualunque definizione.

La prima è il caso Dabate.[2] Un uomo riferisce agli inquirenti di aver trovato la moglie uccisa da un intruso, introdottosi in una casa creduta vuota. La ricostruzione regge finché gli investigatori non interrogano il fitness tracker indossato dalla donna: il dispositivo ne registra i movimenti — passi e spostamenti — in un momento in cui, secondo il marito, ella era già priva di vita. Il racconto si sgretola; segue la condanna.

La seconda, ancora più singolare, è il caso Compton.[3] Un uomo è sospettato di aver incendiato la propria abitazione per frodare l’assicuratore, ma le prove mancano, finché il pubblico ministero non ottiene l’acquisizione dei dati del pacemaker impiantato nel suo corpo. Un cardiologo ne trae una conclusione netta: alla luce di quei tracciati, è altamente improbabile che l’imputato — date le sue condizioni — abbia potuto raccogliere, imballare e trasportare quanto dichiarato, e uscire nei tempi descritti. Ancora una volta, la condanna.

Quando il corpo diventa dato, cambia il diritto

Che cosa insegnano queste vicende? Una cosa precisa: il corpo è divenuto un’entità informazionale, e ciò muta il diritto prima ancora dei costumi. Lo conferma, per paradosso, la reazione di un giudice statunitense, la cui apertura all’uso probatorio dei dati corporei fu duramente contestata dai difensori delle libertà digitali[4]: egli replicò di custodire nel proprio corpo informazioni ben più sensibili del battito cardiaco — una battuta che, di fatto, ha finito per sdoganare l’idea che simili dati possano essere divulgati. Eppure, il corpo, ultima sede della libertà personale e della dignità, era da tempo al centro della riflessione giuridica: bastino le pagine di Stefano Rodotà sul corpo e sui dati come proiezione della persona.[5]

A questa lettura se ne aggiunge una più recente e più inquietante. Alessandro Mantelero descrive chatbot, social network e videogiochi come una categoria di «quasi-neurotecnologie»[6]: non impiegano sensori cerebrali né vere neurotecnologie, eppure sono in grado di orientare, modificare, plasmare il pensiero umano. Se si accoglie l’assunto, s’impone un problema di definizione — che cos’è davvero un chatbot, che cos’è un’intelligenza artificiale? — e si apre il varco a una nuova generazione di tutele, i cosiddetti neurodiritti, posti a presidio della libertà cognitiva e dell’integrità mentale.[7] Perché se ammettiamo, come spesso ripetiamo, che i social network ci condizionano, allora essi operano come quasi-neurotecnologie, in modo tanto più insidioso: non per via medica, ma psicologica.

La salute mentale come vera posta in gioco

Di qui una preoccupazione decisiva per chi sarà chiamato a legiferare. Forse non è la privacy — quella evocata dalle parole del giudice — ciò di cui dovremmo preoccuparci di più; e nemmeno soltanto la sicurezza, digitale e fisica insieme. Ciò che davvero è in gioco è la salute mentale, tema oggi cruciale proprio perché direttamente connesso a queste tecnologie.

La ragione è quasi elementare. Viviamo nell’età della datafication[8], in cui ogni esperienza viene convertita in dato; ma fra uomo e macchina la capacità di assorbire dati è radicalmente asimmetrica. Fermo restando il principio del garbage in, garbage out — senza dati di qualità non funzionano né l’uomo né la macchina —, ammettiamo pure di disporre di dati corretti, di qualità, privi di pregiudizio: ebbene, più l’essere umano ne assorbe, più — secondo numerosi studi — ne risente la propria salute mentale, perché non siamo progettati per metabolizzare flussi informativi sempre crescenti.[9] Per l’intelligenza artificiale vale l’esatto contrario: più dati riceve, più diventa potente.

Ne discende un paradigma paradossale: cediamo i nostri dati in misura sempre maggiore — al cloud, ad altre giurisdizioni, alle piattaforme — e quegli stessi dati, in qualche modo, li riassorbiamo. A noi nuocciono; alle tecnologie giovano. È la logica estrattiva che Shoshana Zuboff ha definito «capitalismo della sorveglianza».[10] Le macchine continuano così a migliorare e a crescere, mentre noi, forse, cominciamo ad ammalarci. Ed è bene dirlo senza infingimenti: la salute mentale è ormai un capitolo del diritto delle tecnologie.

Il secondo paradigma: costruiamo un habitat per le macchine

Il secondo paradigma, che si deve a Luciano Floridi, è l’edificazione di un habitat sempre più propizio alla tecnologia.[11] Anche questo sorprende: dopo aver eroso per secoli gli habitat del vivente e della natura, siamo noi, oggi, a costruire quello dell’artificiale. L’esempio è concreto: nella sola Milano sorgono nuovi data center che sottraggono spazio agli esseri umani — abitazioni, palazzi, natura. Andiamo così popolando quella che Floridi chiama l’infosfera, un ambiente in cui informazione e intelligenza artificiale non sono ospiti, ma residenti.

I due paradigmi — i dati che nuocciono a noi e giovano alle macchine, e l’habitat che edifichiamo per loro — conducono a una domanda di sapore luddistico: dobbiamo allora sbarazzarci della tecnologia, toglierla di mezzo? La risposta è no. Sarebbe un errore, per la ragione più semplice: la tecnologia ci fa vivere meglio, non peggio.

Conoscere, rispettare, condividere: la convivenza prima delle regole

Il problema, semmai, è di convivenza, e si convive soltanto con ciò che si conosce. La tecnologia, invece, non la vogliamo conoscere: la vogliamo usare — un po’ come accade con la Cina, di cui amiamo i prodotti senza curarci di comprenderne la cultura. Di qui il ruolo decisivo della divulgazione e, soprattutto, della scuola: è da lì che occorre ripartire, spiegando anzitutto che cosa la tecnologia sia.

E qui mi sia consentito un rilievo. La sequenza — conoscere, rispettare, condividere e, soltanto da ultimo, limitare — non è un ordine retorico, ma un ordine giuridico. Il diritto non ha mai civilizzato un potere ignorandolo: lo ha fatto comprendendolo, nominandolo, vincolandolo. Vietare ciò che si rifiuta di capire non è prudenza, è resa: significa delegare alla paura una funzione che spetta alla ragione. Pretendiamo dall’intelligenza artificiale trasparenza, spiegabilità, lealtà; ma non possiamo esigere dalla macchina una fedeltà che non siamo disposti a ricambiare con la conoscenza. Il limite, allora, è legittimo proprio perché giunge per ultimo: un divieto dettato dal timore è fragile e revocabile, un limite fondato sulla comprensione è autorevole e duraturo. È, in fondo, la differenza tra subire la tecnologia e governarla.

Conosciuta, la tecnologia può essere anche rispettata. Fa sorridere, eppure ad essa chiediamo rispetto: e chi lo pretende deve, a sua volta, offrirlo — tanto più ora che tutti ci interroghiamo se questa intelligenza artificiale non sia qualcosa di più di un mero automatismo, pur restando altra, radicalmente altra, dall’essere umano. Dalla conoscenza e dal rispetto nasce la condivisione — parola che ricorre, non a caso, nei testi più alti del magistero recente, dalla nota Antiqua et nova all’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV[12] — e dalla condivisione nasce la fiducia. Avere fiducia, dunque, e insieme conoscere, rispettare, condividere: e a quel punto, finalmente, anche limitare. Perché se la nostra unica preoccupazione è limitare la tecnologia «perché ci distrugge», il rischio è che essa ci distrugga «senza chiederci il permesso»; se invece sapremo dirle «devi essere un’alleata: dobbiamo conoscerti e condividere un percorso», allora, percorso quel cammino, potremo davvero delimitarne gli spazi. Ed è qui che entra la legge: a delimitare gli spazi.

Tre approcci nel mondo, e il «miracolo» italiano

Sul piano regolatorio convivono approcci profondamente diversi. L’Europa ha scelto di delimitare gli spazi con una legge — l’AI Act[13] —, la cui applicazione è stata tuttavia differita di un anno e che a taluno appare poco concreta, tanto è complessa la sua attuazione. Sul versante opposto, non si può ignorare ciò che accade negli Stati Uniti e in Cina: l’executive order della nuova amministrazione americana[14] e, ancor prima, la più risalente legislazione cinese muovono da una logica rovesciata — la tecnologia va anzitutto controllata, perché asset strategico e militare. Il timore di fondo è che l’intelligenza artificiale divenga «l’arma del futuro»: da un lato ci si interroga sul rapporto con la tecnologia, dall’altro ci si limita al suo impiego. E il puro impiego, con ogni probabilità, non condurrà lontano.

Si giunge così all’Italia. Il Paese che tanto spesso amiamo dipingere come arretrato e refrattario all’innovazione ha compiuto, con la legge 23 settembre 2025, n. 132, un piccolo prodigio. Una legge che si sarebbe potuta liquidare come di mero principio, e che invece introduce un reato di sicuro rilievo: il deepfake. L’art. 612-quater c.p.[15] punisce — da uno a cinque anni — chiunque cagioni un danno ingiusto cedendo, pubblicando o comunque diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. È l’avvio di una cultura per la quale la tecnologia va sì conosciuta, rispettata e condivisa, ma anche limitata: l’uso inconsapevole, scorretto, illecito merita sanzione.

La novità più felice, di recentissima fattura, è però il decreto attuativo della medesima legge, che introduce — con il nuovo art. 437-bis c.p.[16] — il reato di omessa adozione di misure di sicurezza: qualcosa che si attendeva da anni e che è finalmente affidato alla carta. E così si ritorna al punto di partenza: la tecnologia va rispettata; e se essa abita ormai il nostro corpo, vale la pena domandarsi perché non ce ne prendiamo cura. Ogni mattina ci alziamo, ci laviamo, ci vestiamo, abbiamo cura del nostro corpo: perché non curiamo, allora, quel prolungamento del corpo che è lo smartphone?

In fondo, questi dispositivi chiedono due sole cose — come i tamagotchi di un tempo: un po’ di energia e di essere protetti. L’energia gliela concediamo anche se rischiamo di toglierla per la sopravvivenza di altri essere umani; la protezione, no, perché continuiamo a percepire la sicurezza informatica come un problema individuale, e non per ciò che realmente è: un problema sociale. Ecco perché è giusto punire chi non adotta misure di sicurezza. E che vi siamo finalmente arrivati è, a suo modo, un segno di civiltà.

[1]L’espressione «Internet of Bodies» si deve ad A. M. Matwyshyn: cfr. The Internet of Bodies, in William & Mary Law Review, vol. 61, 2019, p. 77 ss. (concetto introdotto dall’Autrice nel 2016).

[2]Il riferimento è alla vicenda State v. Dabate (Connecticut): la condanna, pronunciata nel 2022, è stata confermata dalla Corte Suprema del Connecticut nel 2025. I dati del fitness tracker indossato dalla vittima ne registravano gli spostamenti in un momento successivo a quello indicato dall’imputato come ora della morte.

[3]Cfr. State of Ohio v. Ross Compton (2017), prima pronuncia in cui i dati di un dispositivo medico impiantabile (un pacemaker) furono ammessi quale prova; in dottrina, M.-H. Maras, A. S. Wandt, State of Ohio v. Ross Compton, in The International Journal of Evidence & Proof, 2020.

[4]Sul tema, l’attività di advocacy della Electronic Frontier Foundation in materia di dati corporei e sanitari (campagna «My Body, My Data»).

[5]In prospettiva giuridica italiana, S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, sul corpo e sui dati come proiezione della persona e sede della dignità.

[6]A. Mantelero, Chatbots, social media, and video games as neurotechnologies: new frontiers for fundamental rights in relation to AI, in corso di pubblicazione (2026).

[7]Sui neurodiritti, M. Ienca, R. Andorno, Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology, in Life Sciences, Society and Policy, 2017; in chiave comparata, la riforma costituzionale cilena del 2021 a tutela dell’integrità mentale.

[8]Sul concetto di datafication, V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere, Garzanti, Milano, 2013.

[9]Sul costo psichico dell’iperproduzione informativa, B.-C. Han, La società della stanchezza, nottetempo, 2012 (ed. orig. 2010), e Psicopolitica, nottetempo, 2016 (ed. orig. 2014).

[10]S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, Roma, 2019 (ed. orig. The Age of Surveillance Capitalism, 2019).

[11]L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano, 2017, sui concetti di «infosfera» e di vita onlife.

[12]Dicastero per la Dottrina della Fede e Dicastero per la Cultura e l’Educazione, nota Antiqua et nova. Sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, 28 gennaio 2025; Leone XIV, lettera enciclica Magnifica humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, 15 maggio 2026.

[13]Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 («AI Act»), recante regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

[14]Executive Order Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, 23 gennaio 2025, e il successivo AI Action Plan – Winning the Race (luglio 2025), che inquadrano l’intelligenza artificiale come asset strategico nazionale.

[15]Art. 612-quater c.p. («Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale»), introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025.

[16]Il nuovo art. 437-bis c.p. (omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio) è previsto dagli schemi di decreto legislativo attuativi della l. n. 132/2025, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026; la fattispecie richiede un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato ed estende la responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

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