IA e diritto penale, quali novità?
IA e diritto penale, quali novità
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo in attuazione della legge n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Il primo schema riguarda i poteri delle autorità nazionali e la formazione in materia di IA. Il secondo contiene disposizioni rilevanti sul piano penale e processuale, su cui ci soffermiamo di seguito.
I principi generali per l’uso dell’IA nelle attività di polizia
Vengono definiti i principi generali in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e utilizzo di sistemi di IA per le attività di polizia. I sistemi possono essere usati solo in funzione “strumentale e di supporto”, in coerenza con il principio di sorveglianza umana previsto dall’art. 14 AI Act. Gli output algoritmici devono essere sempre preceduti da una “revisione umana qualificata”, documentata per garantire la tracciabilità delle operazioni.
Identificazione biometrica in tempo reale: quando è ammessa
Sono previste disposizioni specifiche sull’uso dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle forze dell’ordine. L’identificazione biometrica remota in tempo reale è ammessa solo in due casi: la ricerca di vittime di tratta, sottrazione o sfruttamento sessuale e di persone scomparse, e la prevenzione di minacce imminenti per l’incolumità fisica o di attacchi terroristici. L’impiego è consentito esclusivamente per confermare l’identità di persone specificamente individuate, sulla base di banche dati lecitamente costituite. Sono vietate le banche dati alimentate tramite scraping non mirato o in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.
Viene disciplinato anche il riconoscimento facciale a posteriori tramite sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di IA: l’attivazione è possibile solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi verificabili.
Il nuovo reato: art. 437-bis c.p.
Viene introdotto il reato di “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi” (art. 437-bis c.p.). La norma punisce chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, omette misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o misure di sorveglianza umana.
Le pene variano in base all’entità del pericolo. Se dal fatto deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, la reclusione va da uno a cinque anni. Se il pericolo riguarda l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato, la pena sale a due-otto anni. Per la condotta di alterazione illecita del sistema le pene salgono rispettivamente a due-sei anni e tre-dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
Responsabilità degli enti: il nuovo art. 25-vicies d.lgs. 231/2001
Viene inserito nel d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati commessi con l’uso di sistemi di IA. I reati presupposto sono il nuovo art. 437-bis c.p. e il reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (art. 612-quater c.p.), già introdotto dalla legge 132/2025.
Novità sul versante processuale: il nuovo art. 359-ter c.p.p.
Viene introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 359-ter c.p.p., che consente l’uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale anche nel procedimento penale. La norma si applica quando occorra confermare l’identità di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi per uno dei delitti elencati nell’allegato II dell’AI Act, ovvero procedere alla sua ricerca mirata, anche mediante localizzazione. Analoga possibilità è prevista per la ricerca di latitanti e per la ricerca di vittime di tratta, sottrazione o sfruttamento sessuale.
