Recupero crediti e privacy: il Garante limita le comunicazioni ai comproprietari

Con il provvedimento del 12 marzo 2026, il Garante Privacy ha ribadito un principio rilevante per gli operatori del recupero crediti: la comunicazione a familiari o comproprietari di informazioni relative alla presunta esposizione debitoria di un interessato non può essere giustificata in modo automatico dal legittimo interesse.

Il caso riguardava una società che, a seguito di un errore di identificazione dovuto a omonimia e omocodia, aveva attribuito un debito a un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. Nonostante la contestazione ricevuta dall’interessato, la società aveva proseguito l’attività di recupero inviando una comunicazione anche alla moglie, alla madre e ai fratelli, prospettando la possibilità di agire su beni immobili in comproprietà.

La posizione del Garante: comunicazione illecita a soggetti terzi

Secondo l’Autorità, il trattamento è risultato illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 GDPR, poiché la società ha comunicato a terzi informazioni sul presunto stato di insolvenza dell’interessato senza una idonea base giuridica.

Il Garante ha escluso che, in un caso del genere, possa operare il legittimo interesse di cui all’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR. Per invocare tale base giuridica, infatti, non è sufficiente richiamare in astratto l’interesse dei comproprietari a conoscere eventuali iniziative esecutive: occorre che tale interesse sia lecito, specifico, concreto e attuale, e che sia effettivamente bilanciabile con i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

La fase stragiudiziale non giustifica l’avviso ai comproprietari

Un passaggio centrale del provvedimento riguarda la distinzione tra fase stragiudiziale e fase esecutiva.

Il Garante richiama la disciplina codicistica sull’espropriazione dei beni indivisi, osservando che l’informazione ai comproprietari è prevista dall’ordinamento quando la procedura esecutiva viene effettivamente avviata, e non prima. Nel caso esaminato, invece, la società si trovava ancora in una fase meramente preparatoria, in cui il pignoramento era soltanto ipotetico e non ancora concretamente definito.

Di conseguenza, la comunicazione ai familiari e comproprietari è stata ritenuta indebita, anche perché idonea a incidere sulla dignità dell’interessato e sulla sua reputazione personale all’interno della cerchia familiare.

Un principio da tenere presente per imprese e servicer

Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato: nel recupero crediti, la tutela della posizione del creditore non può trasformarsi in una pressione indiretta sul debitore tramite la divulgazione di informazioni a soggetti terzi.

Per gli operatori del settore, il messaggio è chiaro: prima di coinvolgere familiari, comproprietari o altri soggetti estranei al rapporto obbligatorio, è necessario verificare con rigore la base giuridica, il momento procedurale e la stretta necessità della comunicazione. In mancanza, il rischio è quello di un trattamento illecito, con conseguenti possibili sanzioni.

 

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