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Una tutela estesa a 70 anni per le fotografie semplici: che cosa cambia davvero?

Con la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, conseguente al DDl “semplificazioni” nr. 1184/2025, il legislatore italiano ha modificato in modo significativo la disciplina delle fotografie “semplici”, estendendo da 20 a 70 anni la durata dei diritti connessi previsti dall’art. 92 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Si tratta di un intervento di grande impatto sistemico, destinato a incidere profondamente sul modo in cui utilizziamo immagini documentarie, d’archivio e di cronaca.

Analizziamo cosa cambia rispetto al regime precedente e quali sono le conseguenze.

  1. La disciplina: opere fotografiche vs fotografie semplici

Il sistema italiano ha sempre previsto un doppio binario di tutela per le immagini fotografiche, quasi unico nel panorama europeo.

Da un lato vi sono le opere fotografiche creative, protette dal diritto d’autore ai sensi degli artt. 1 e 2 LDA, con durata pari a 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 25 LDA).

Dall’altro lato vi sono le “fotografie semplici”, ossia immagini prive di carattere creativo, che non integrano un’opera dell’ingegno ma godono comunque di una tutela attraverso diritti connessi (artt. 87–92 LDA).

Fino al dicembre 2025, tali diritti avevano durata ventennale dalla produzione dello scatto.

Questo assetto già rappresentava un’eccezione nel panorama europeo, dove spesso le fotografie prive di originalità non ricevono alcuna protezione autonoma.

  1. Cosa cambierebbe con la nuova norma?

L’art 47 della Legge 182/2025 mira a modificare l’art. 92 della legge 22 aprile 1941 n. 633, estendendo la durata dei diritti connessi sulle fotografie semplici da 20 a 70 anni dalla produzione. Si tratta di una modifica rilevante sotto almeno tre profili: sistematico, sostanziale e interpretativo.

Sul piano sistematico, la norma interviene in un disegno di legge dedicato alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, non al diritto d’autore. Questo collocamento anomalo ha suscitato perplessità tra giuristi e operatori culturali, poiché l’estensione dei diritti esclusivi non riguarda direttamente un procedimento amministrativo, bensì una riforma del regime giuridico di protezione delle opere fotografiche.

Sul piano sostanziale, l’effetto della modifica è quello di allineare la durata dei diritti sulle fotografie semplici a quella delle opere fotografiche “creative” solo sotto il profilo temporale. Infatti, mentre per le opere dell’ingegno la tutela dura 70 anni post mortem auctoris (ex art. 25 LDA), per le fotografie semplici la protezione si estenderebbe a 70 anni dalla produzione, cioè dalla data dello scatto. La fotografia semplice resterebbe quindi una categoria distinta e subordinata, non assimilata pienamente all’opera d’autore. Resterebbe inoltre esclusa dai diritti morali, inalienabili e perpetui, che valgono solo per le opere protette dal diritto d’autore.

Dal punto di vista interpretativo, la norma si scontra con un principio fondamentale del diritto d’autore europeo: quello del bilanciamento tra tutela e accesso. La Direttiva 2001/29/CE (InfoSoc), recepita in Italia, consente agli Stati membri di proteggere diritti connessi purché non ostacolino in modo sproporzionato l’accesso alla cultura e alla conoscenza. In questo senso, l’allungamento della tutela fino a 70 anni sulle fotografie semplici – che per definizione non hanno carattere creativo – potrebbe apparire sproporzionato rispetto alla natura dell’opera, soprattutto se non accompagnato da misure di compensazione o garanzie per il pubblico dominio.

Infine, non va sottovalutato l’effetto retroattivo “di fatto” della norma: essa si applicherebbe a tutte le fotografie ancora coperte da diritto connesso al momento dell’entrata in vigore, purché non già cadute in pubblico dominio. In assenza di una clausola transitoria che limiti l’effetto della riforma alle fotografie prodotte dopo una certa data, il nuovo termine si estenderebbe anche a immagini scattate decenni fa, posticipando per anni la loro libera utilizzabilità.

  1. Opportunità per alcuni o nuova complessità per altri?

L’estensione a 70 anni sembrerebbe offrire maggiori garanzie economiche a fotografi professionisti e alle agenzie che gestiscono archivi privati. Con molte più decadi di sfruttamento esclusivo, i loro cataloghi di immagini avrebbero un valore commerciale accresciuto

Le associazioni dei fotografi salutano positivamente la riforma, sottolineando il riconoscimento del valore autoriale anche degli scatti documentari e una tutela più adeguata all’era digitale.

Di contro, per molti altri soggetti la misura rischia di tradursi in maggiori complessità e costi. Aziende, editori, media, musei, biblioteche e chiunque utilizzi immagini d’archivio vedrebbero ridursi il numero di fotografie liberamente disponibili e allungarsi il periodo in cui occorre pagare licenze o chiedere autorizzazioni, prolungando il vuoto di pubblico dominio e costringendo a ricerche aggiuntive dei titolari dei diritti per ogni riutilizzo.

  1. I rischi per il patrimonio culturale

Le critiche più forti provengono dal mondo della cultura, dell’informazione libera e della ricerca storica. Un’estensione così ampia dei diritti sulle immagini pone seri rischi per la valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale. In particolare, associazioni di bibliotecari, archivisti, storici e musei hanno lanciato l’allarme su diversi effetti negativi:

  1. Blocco e ritardi nella digitalizzazione e diffusione delle collezioni fotografiche custodite in archivi, biblioteche e musei;
  2. Molte immagini documentarie essenziali per la memoria storica non potrebbero più essere utilizzate liberamente, vanificando investimenti pubblici nella loro digitalizzazione;
  3. Riduzione della libertà di studio e diffusione della conoscenza: le immagini storiche recenti rimarrebbero accessibili solo a pagamento per decenni. Wikimedia Italia, ad esempio, avverte che potremmo dover attendere quasi un secolo prima di poter condividere liberamente le fotografie dell’Italia di oggi

La finalità dichiarata di questa riforma è la “semplificazione”, ma in molti temono che l’effetto pratico sarebbe l’opposto. Meno fotografie in pubblico dominio significa infatti procedure più onerose per chi lavora con le immagini e meno contenuti liberamente accessibili per il pubblico.

  1. Conclusioni

L’estensione a 70 anni per la tutela delle fotografie semplici alimenta un dibattito delicato tra la legittima protezione del lavoro fotografico e l’interesse collettivo alla fruizione del patrimonio culturale.

Da un lato, è comprensibile l’esigenza di rafforzare la posizione economica di fotografi, agenzie e archivi, che investono tempo e risorse nella produzione e conservazione di immagini. Dall’altro, un’estensione indistinta della durata rischia di ostacolare l’accesso alle immagini di interesse storico e documentaristico, con effetti negativi su cultura, educazione e memoria pubblica.

Proprio per evitare questa contrapposizione rigida, il legislatore potrebbe valutare soluzioni più bilanciate, già discusse in altri contesti europei, quali ad esempio licenze collettive obbligatorie o estese, che permettano l’uso delle immagini a fini educativi, scientifici o culturali a condizioni eque e trasparenti, garantendo al tempo stesso un compenso ai titolari dei diritti; oppure esenzioni o usi liberi specifici per istituzioni culturali, biblioteche, musei e archivi pubblici, analogamente a quanto previsto da alcune norme sul riuso dei beni culturali digitalizzati.

In sintesi, l’obiettivo dovrebbe essere quello di non trasformare la durata della tutela in una barriera all’uso legittimo e responsabile delle immagini.

Un sistema moderno di diritto d’autore non può ignorare il contesto digitale e l’interesse pubblico alla circolazione della conoscenza. Trovare un equilibrio non solo è possibile, ma è sempre più urgente.

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