Il D.Lgs. 177/2021 – pubblicato in G.U. il 27 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2021, in recepimento della discussa Direttiva c.d. “copyright” n. 790/2019 – oltre a innovare e modificare svariate norme nell’ambito del diritto d’autore – ha parimenti introdotto un nuovo regime di responsabilità per determinati prestatori di servizi online, aggiungendosi a quanto già previsto dal D.Lgs. 70/2003 in merito. Ricordiamo che tale ultimo decreto regolamenta il settore e-commerce e disciplina (agli artt. 14-16) prestatori di servizi quali mere conduit, caching e hosting.
Ora la nuova Direttiva ha previsto una nuova figura, diffusissima nell’attuale scenario digitale, introducendo ex novo gli artt. 102-sexies – 102-decies, conchiusi in un nuovo Titolo II-quater della l. 633/1941, considerata la potenziale rilevanza circa il rispetto del diritto d’autore.
In breve, la nuova disciplina è la seguente:
- i nuovi soggetti sono i “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” (“PSCCO”), definiti come (i) prestatori di servizi della società dell’informazione (ovvero “prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione”), aventi (ii) come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore, posto che (iii) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dagli utenti sulla piattaforma del prestatore di servizi, inoltre (iv) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto (direttamente o indirettamente);
- la lista di prestatori esclusi dal nuovo regime è corposa, includendo: gli accessi a enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d’autore tra più utenti);
- di default, i PSCCO che consentono l’accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore devono farlo previa autorizzazione degli aventi diritto, anche tramite licenza di una collecting; l’autorizzazione potrà coprire la condotta di utenti che non agiscono per scopi commerciali o la cui attività non genera ricavi significativi; la mancanza di tale licenza comporta responsabilità diretta del PSCCO per violazione dei diritti d’autore;
- vi sono possibili eccezioni nel caso in cui il PSCCO non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni, per poter evitare la relativa responsabilità da illecito:
- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- c) dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, avere tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro;
- vigono eccezioni per gli utenti, rispetto alla necessità di autorizzazioni, in vari casi: citazione, critica, recensione, caricatura, parodia o pastiche delle opere dell’ingegno tutelate;
- la disciplina è ulteriormente articolata, prevedendo tra l’altro: un minor rigore per PSCCO che operano da minor tempo, un fatturato ridotto e un numero più limitato di visitatori mensili; precisazioni circa le modalità di notifica degli aventi diritto, sulla disabilitazione dei contenti, sulle procedure di reclamo; il ruolo dell’AGCOM per la contestazione delle decisioni post-segnalazione da parte dei PSSCO.